Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici e passivi facenti capo al commissario ad acta di cui

 

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all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario ad acta di cui al comma 1, fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia il medesimo commissario assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di
entrata in vigore della presente legge.